Il bonus fiscale destinato all'assunzione dei "ricercatori" (introdotto da Dl 83/2012) ha finalmente trovato, a oltre un anno e mezzo dalla sua istituzione, le regole per l'operatività: il decreto ministeriale attuativo emanato dallo Sviluppo Economico il 23 ottobre 2013 e pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il 21 gennaio scorso, ha fissato il sistema di regole per la sua gestione. Anche se resta da chiarire come potranno usufruirne le aziende per le assunzioni effettuate nel 2012.

I datori di lavoro che hanno fatto le assunzioni incentivate dalla norma o che intendono farle possono quindi verificare se hanno tutte le carte in regola per poter accedere al credito di imposta, in attesa che lo stesso Ministero di Sviluppo Economico predisponga la piattaforma informatica per inviare le domande di accesso all'agevolazione (i contenuti della piattaforma dovranno essere stabiliti da un decreto direttoriale). Il portale consentirà peraltro di verificare l'importo delle risorse stanziate e di quelle disponibili.
 
L'incentivo
Il bonus consiste in un credito di imposta pari al 35% dei costi aziendali sostenuti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. Sono ammessi a fruire dell'agevolazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche titolari di reddito di impresa.
 
Sui lavoratori che possono far scattare l'incentivo, il DM Sviluppo-Economia ha ribadito che si tratta di due categorie di soggetti:
- persone con dottorato di ricerca universitario conseguito in Università italiana o estera, se riconosciuto equipollente
- persone in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, elencate nel DL 83/2012
 
Nella seconda ipotesi, i lavoratori devono essere impiegati nelle attività elencate al comma 3 dell'art. 24, tipiche del settore ricerca e sviluppo:
- lavori sperimentali o teorici svolti, che abbiano come principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze
- ricerca pianificata o indagini critiche mirate ad acquisire nuove conoscenze
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti, processi, o servizi nuovi o migliorati.
 
I contratti ammessi
Una particolare attenzione deve essere rivolta anche ai profili lavoristici. Infatti, è agevolabile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti da tempo determinato a indeterminato, per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
Per quanto riguarda la stabilizzazione, sebbene la disposizione non sia così chiara, pare che la decorrenza del tetto dei 12 mesi debba comunque essere considerata dalla iniziale instaurazione del rapporto di lavoro e non dalla trasformazione a tempo indeterminato, con la concessione dell'incentivo indipendentemente dall'epoca della trasformazione.
 
Le start up innovative
Facilitazioni ad hoc spettano poi alle start up innovative e agli incubatori certificati di imprese per le quali è agevolabile anche il costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato ed effettuate con contratti di apprendistato, sempre però per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data di assunzione.
Per i contratti di apprendistato non si comprende, in realtà, perchè il DM destini il bonus solo alle start up e non alla generalità delle imprese: trattandosi ormai di una forma contrattuale a tempo indeterminato (dall'entrata in vigore del Dlgs 167/2011) colpisce che siano escluse le altre realtà imprenditoriali. L'abbinamento dei benefici contributivi e normativi tipici dell'apprendistato a questa nuova agevolazione avrebbe potuto costituire un buon volano alle assunzioni.
 
Il tetto
L'ammontare massimo del credito d'imposta, per ciascun anno, è pari a 200mila euro, indipendentemente dal numero di assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche descritte. Poichè il Dl 83 era entrato in vigore il 26 giugno 2012, per quell'anno è agevolabile, retroattivamente, il costo aziendale sostenuto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 26 giugno in poi. Per gli anni successivi, sono agevolabili i costi sostenuti per le stesse finalità, a partire dal 1°gennaio di ciascun anno.