Con il decreto legislativo 231 del 2001 il legislatore ha disciplinato la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche non fornite di personalità giuridica, introducendo il principio della responsabilità penale delle società già applicato in altri stati europei, tra cui Francia, Regno Unito e Svezia, recependo la convenzione O.C.S.E  del 17 settembre 1997 sottoscritta anche dall’Italia sulla lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali.
La responsabilità “amministrativa” ha natura penale e ha origine dalla commissione di reati da parte di persone fisiche da cui sia derivato un profitto per l’ente collettivo. I soggetti che possono commettere i reati vanno distinti tra coloro che ricoprono ruoli di vertice nell’azienda da quelli che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di soggetti che occupano posizioni apicali. Per i primi vige la presunzione di responsabilità anche dell’ente mentre per quelli sottoposti alla direzione, l’ente sarà ritenuto responsabile solo se la commissione del reato sia stata resa possibile dal mancato adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza. Quando l’illecito è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente la volontà di commetterlo da parte dei vertici si ritiene coincidere con le decisioni gestionali dell’azienda che avrebbe in tal caso adottato una linea imprenditoriale finalizzata all’illecito.

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