Iva per cassa, il nuovo regime parte il primo dicembre
L'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 ha previsto, in esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE, l'introduzione del cosiddetto regime IVA per cassa per contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato diffuso sul sito web del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) il decreto attuativo, datato 11 ottobre 2012, dell'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, che ha esteso la possibilità di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa (clicca qui per scaricare il decreto e la relazione illustrativa).
L'opzione, che andrà effettuata mediante le modalità che saranno successivamente definite da un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, avrà valenza per le operazioni effettuate (ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633/1972) a decorrere dal 1 dicembre 2012.
Di fatto tale nuovo regime, con effetto dal 1° dicembre prossimo, si sostituisce integralmente all'IVA per cassa vigente fino al 31 novembre p.v. (che prevede un volume d'affari non superiore ad Euro 200.000), introdotta ad opera dell'art. 7 del DL n. 185/2008.
Il "nuovo" regime dell'IVA per cassa (per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012)
1) Il regime può essere utilizzato (mediante opzione secondo modalità che saranno stabilite da apposito provvedimento delle Entrate) per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012;
2) possono optare per il nuovo regime solo i contribuenti, esercenti attività d'impresa, arte e professione che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore ad euro 2 milioni. Se si supera detto limite il regime verrà meno a decorrere dal mese successivo;
3) il regime prevede il differimento dell'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento da parte del cessionario/committente. L'IVA diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
4) per i contribuenti che optano per tale regime, l'IVA relativa agli acquisti effettuati può essere detratta dal momento del pagamento dei relativi corrispettivi, o comunque decorso un anno dal momento in cui l'IVA diverrà esigibile. Per i cessionari o committenti che non hanno esercitato l'opzione, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso nel momento in cui l'operazione è stata effettuata;
5) le fatture dei soggetti che optano per il regime, devono contenere l'annotazione che si tratta di operazione con "Iva per cassa", con l'indicazione dell'art. 32-bis del Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Caratteristiche del regime
Il nuovo regime dell'IVA per cassa prevede la possibilità per i soggetti che realizzano un determinato volume d'affari (non superiore ad Euro 2 milioni – nel caso di superamento di detto limite torneranno applicabili le regole ordinarie IVA dal mese successivo), di differire l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento del corrispettivo.
Il differimento dell'esigibilità dell'imposta è ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione - corrispondente alla consegna del bene ovvero all'emissione della fattura - trascorso il quale l'imposta diviene esigibile anche in caso di mancato pagamento da parte del cessionario/committente del corrispettivo. Tale limite temporale non opera se il cessionario/committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Sulla base di quanto sopra, le operazioni concorreranno nella liquidazione IVA, del cedente/prestatore, relativa al mese ovvero trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Come precisato dall'art. 4, 2° comma del Decreto in esame, le fatture ad esigibilità differita andranno emesse e annotate sui registri IVA nei termini ordinari, con la conseguenza che le relative operazioni concorreranno alla formazione del volume d'affari nel periodo d'imposta in cui risultano effettuate, indipendentemente dal momento in cui diventa esigibile l'IVA ad esse afferente. Analoga previsione opererà per il calcolo del pro-rata di detrazione.
Il successivo comma 4 dell'art. 4 citato, stabilisce poi che in caso di pagamenti frazionati a fronte di un'unica fattura, l'esigibilità dell'IVA si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento. Pertanto, in caso di pagamento di somme a titolo di acconto, con l'applicazione del sistema in oggetto, l'esigibilità dell'IVA si realizza, di volta in volta, in relazione a ciascun acconto pagato.
Si evidenza che i soggetti che opteranno per il regime IVA per cassa (secondo le modalità individuate da apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate) potranno detrarre l'imposta sugli acquisti al momento del pagamento della fattura al fornitore, o comunque decorso un anno dal momento in cui l'IVA diviene esigibile.
Il rinvio della detrazione non opererà, invece, per i soggetti che agiscono in regime IVA ordinario, ancorché le fatture relative ai loro acquisti siano state emesse da un fornitore che ha optato per il regime IVA per cassa.
Il decreto in commento precisa altresì che, comunque, il diritto alla detrazione non è differito per le seguenti operazioni passive:
- acquisti di beni e servizi soggetti all'IVA con il meccanismo del reverse charge;
- acquisti intracomunitari di beni;
- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi IVA.
Ambito soggettivo
Sono interessati al regime dell'IVA per cassa solo i contribuenti, esercenti attività d'impresa, arte e professione che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore ad euro 2 milioni. Inoltre, se nel corso dell'anno viene superato il predetto limite, il nuovo regime non si applica alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento. Per tali operazioni tornerà, quindi, applicabile il regime IVA ordinario.
NB: si ritiene che il regime dell'IVA per cassa non dovrebbe trovare forti consensi tra i professionisti in quanto gli stessi nella maggior parte dei casi continueranno ad utilizzare lo strumento della "fattura proforma" che di per sé risponde ai medesimi fini. Infatti, si ricorda che la fattura proforma è un documento informale privo dei requisiti della fattura (aliquota e ammontare dell'imposta) che generalmente viene utilizzato dai professionisti per richiedere al committente della prestazione il pagamento delle proprie spettanze e delle spese, facendo decorrere i termini di pagamento senza costringere il prestatore a dover anticipare l'IVA con l'emissione della fattura. Va da sé che si dovrà emettere fattura solo a pagamento avvenuto.
La nuova disposizione si applica solo alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione. In merito alle operazioni effettuate nei confronti di enti non commerciali, stante i passati chiarimenti ministeriali, per meglio dire le Circ. 13 marzo 2009, n. 8/E, e la Circ. 30 aprile 2009, n. 20/E avevano chiarito che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA per cassa anche le operazioni poste in essere nei confronti di detti enti, i quali agiscano nell'esercizio di un'attività d'impresa, anche se i beni e i servizi acquistati siano destinati promiscuamente all'esercizio di attività non commerciali e all'esercizio di attività d'impresa.
L'art. 4, comma 5 del Decreto in esame stabilisce che i cedenti o prestatori che intendono avvalersi del differimento dell'esigibilità dell'imposta, hanno l'obbligo di indicarlo espressamente all'interno della fattura emessa, riportando all'interno della stessa una dicitura che potrebbe avere il seguente tenore letterale "operazione con IVA per cassa ai sensi dell'art. 32-bis del DL 22 giugno 2012, n. 83".
Ambito oggettivo
Così come stabilito dal Decreto citato, il sistema si applica unicamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Va da sé che rimangono escluse da tale meccanismo le operazioni poste in essere nei confronti di privati consumatori. In tali casi, dovrebbero essere rari i casi in cui i clienti privati non pagano il corrispettivo al momento della consegna dei beni o dell'effettuazione delle prestazioni.
È opportuno precisare che tale regime non si applica alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti IVA che acquisiscono i beni o i servizi non nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, artistica o professionale, bensì per "uso privato". Sul punto, come fatto presente dall'Assonime (Circ. 10 ottobre 2012, n. 27) è da rilevare come l' "uso" al quale è effettivamente destinato il bene o il servizio acquistato potrebbe essere comprovato da un'espressa dichiarazione dell'acquirente o del committente; dichiarazione però che il soggetto cedente o prestatore non sarà sempre in grado di ottenere, in assenza di un apposito obbligo di legge.
Così come stabilito dall'art. 2 del decreto datato 11 ottobre scorso, sono espressamente escluse dall'ambito applicativo anche:
- le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'IVA applicando il cosiddetto sistema del reverse charge. Infatti, la disposizione in esame ha la finalità di evitare gli aggravi finanziari connessi all'anticipato versamento dell'imposta rispetto al suo incasso dalla controparte: ciò però nel caso del sistema del reverse charge non si verifica;
-le operazioni ad esigibilità differita di cui all'art. 6, 5° comma, secondo periodo del DPR n. 633/1972, come ad esempio le forniture ad enti pubblici;
- le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'IVA (quali, ad esempio, il regime del margine, dell'editoria, delle agenzie di viaggio). Si tratta di operazioni disciplinate da particolari norme sulla determinazione del tributo o sull'indicazione in fattura dell'imposta che, per lo più, attuano specifiche disposizioni comunitarie non modificabili senza espressa autorizzazione della Comunità europea.
Clicca qui per scaricare il quadro con le indicazioni operative e le differenze tra vecchio e nuovo regime.
Fonte: Il Sole 24 ore