Con decreto del 18 marzo 2011 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha condiviso i dubbi della seconda sezione in merito alla configurabilità o meno del reato di appropriazione indebita nel caso in cui il datore di lavoro ometta di versare le somme di danaro trattenute sulla retribuzione restante al lavoratore, in vista del versamento in favore di un soggetto creditore di quest'ultimo, disponendo, pertanto, che il ricorso fosse assegnato alle Sezioni Unite fissate per il prossimo 25 maggio.

Cassazione penale Sentenza 10/03/2011, n. 9858

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