E' deducibile per competenza l’indennità di fine rapporto che le società di capitali, con apposita deliberazione dell’organo competente, sono tenute a corrispondere agli amministratori. In particolare, la deducibilità riguarda l’accantonamento in bilancio che viene fatto a tale titolo. E' questa la massima che si trae dalla norma di comportamento n. 180 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili. La norma di riferimento è l’art. 105 del D.P.R. 917/1986 che afferma (comma 1) che “gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto […] del personale dipendente […], sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell’esercizio […]”.
In definitiva, il regime di deducibilità per competenza dell’indennità di fine rapporto si rende applicabile a prescindere dal fatto che il diritto all’indennità venga stabilito anteriormente all’inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto.

Fonte: La norma di comportamento AIDC n. 180