E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Commercio Internazionale con le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane a valere sui residui di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 12 febbraio 2008. Ne beneficiano i raggruppamenti di almeno tre imprese artigiane provenienti da almeno due regioni diverse (ciascuna azienda può partecipare a un solo progetto) e i consorzi all'export collegati ad imprese artigiane e che coinvolgano almeno tre imprese. L'ammontare massimo può arrivare al 50% dei costi sostenuti e ritenuti ammissibile, mentre l'importo massimo di ciascun finanziamento è pari a 100mila euro per gruppi fino a sei aziende, mentre è pari a 150mila euro per gruppi di almeno sette aziende. Sono ammesse solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi. I progetti devono essere completati entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
Sono ammissibili al contributo:

- partecipazione a fiere: affitto area e allestimento; spese per il trasporto del materiale; spese interpretariato e traduzione; materiale pubblicitario (cataloghi, brochure, inserzioni in lingua straniera...);
- missioni commerciali settoriali;
- azioni pubblicitarie;
- affitto locali all'estero per workshop, seminari, dimostrazioni;
- affitto locali in Italia e spese collegate per conferenze di commercializzazione o corsi di formazione;
- docenze formative in materia di marketing internazionale;
- spese per studi di mercato;
- attività di consulenza professionale finalizzati alla messa in rete delle imprese proponenti per una loro migliore promozione nei mercati internazionali;
- studi di fattibilità, programmi di innovazione organizzativa in funzione della domanda internazionale.

Sono invece escluse le spese per strutture stabili e le spese di viaggio e di soggiorno.

Fonte: D.M. 4 gennaio 2011