Nuovi obblighi per le fonti rinnovabili e promozione del risparmio energetico. Queste le linee guida del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 81 della «Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 28 marzo) che è entrato in vigore ieri. Atteso dal 5 dicembre (quando era scaduto il termine base della delega contenuta nella Comunitaria 2009), il decreto legislativo attua la direttiva per la «promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» n. 28 del 23 aprile 2009.
Fra le novità Viene introdotta la procedura abilitativa semplificata (Pas): si tratta di un provvedimento disegnato sulla falsa riga della Dia edilizia, volto a sostituire Dia e Scia in campo energetico, per esempio per la predisposizioni di impianti fotovoltaici e mini eolici. 
Questa procedura potrà essere resa applicabile dalle regioni a impianti fino a 1 MW di potenza e le Dia vigenti potranno essere convertite, su istanza di parte, alla Pas. I nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti sono fatti oggetto di obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per almeno il 50% dei consumi energetici correlati alla produzione di acqua calda sanitaria e di quote comprese fra il 20% e il 50% (crescenti dal 2012 al 2017) dei consumi aggregati per acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti (nei centri storici gli obblighi sono dimezzati). Non sono incentivati gli impianti che servono a raggiungere la quota d'obbligo negli edifici. Rilevante la norma che prevede che l'installazione di pompe di calore è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario esistente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale