Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con apposita circolare, ha chiarito la corretta interpretazione delle norme relative alla redazione del Documento valutazione rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori. Il termine per mettersi in regola, dunque, è ufficialmente il 31 maggio, proprio per l'incrocio dell'articolato contenuto normativo delle fonti che regolano la materia.
Fino a quel termine, dunque, è ancora ammessa l'autocertificazione; successivamente, invece tutte le aziende, anche le più piccole, dovranno provvedere a redigere il Dvr seguendo le "procedure standardizzate". 
Cosa sono le procedure standardizzate?
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei  rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
- descrizione sintetica dell'impresa e delle lavorazioni aziendali e l'identificazione delle mansioni;
- individuazione dei pericoli per il lavoratore;
- svolgimento della "vera e propria" valutazione dei rischi secondo quanto emerge dall'analisi di cui al punto che precede;
- individuazione delle misure e del programma di miglioramento aziendale tese a garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione.

Chi deve o può utilizzare le procedure standardizzate?
I datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori, quelli di aziende fino a 50 lavoratori possono scegliere di effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate. 

I vantaggi?
I vantaggi sono:
- la necessità di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza e la loro eliminazione dei rischi o riduzione;
- la possibilità di programmare le opportune misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza, con priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria), l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguato per i lavoratori, nonché la loro partecipazione e consultazione nelle fasi di valutazione dei rischi;
- la possibilità di adottare le opportune misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di emergenza antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato e l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- avere una regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti.

Cosa può accadere se il titolare di un'azienda non redige il Dvr?
Sono previste pene e sanzioni a seconda che si tratti di omessa redazione, incompleta redazione e incompleta redazione con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione. L'ammenda può arrivare fino a 6.400 euro.

L'Unione artigiani è in grado di affiancare l'imprenditore per la redazione del Dvr, in ogni caso, l'ufficio Sindacale e Sicurezza dell'Unione artigiani è a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Fonte: Unione Artigiani della Provincia di Milano