Stampa
Venerdì, 15 Aprile 2011 14:21
Il regolamento sul marchio comunitario   istituisce un regime comunitario dei marchi che conferisce alle imprese il diritto di acquisire marchi comunitari che beneficiano di una protezione uniforme e producono i loro effetti nell'intero territorio dell'Unione. Per assicurare tale protezione, il regolamento prevede che gli Stati membri designino nei loro territori «tribunali dei marchi comunitari» competenti per le azioni di contraffazione e, se la legge nazionale le consente, per quelle relative alla minaccia di contraffazione di un marchio comunitario. Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta l'esistenza di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, emette un’ordinanza che vieta al contraffattore la prosecuzione di tali atti. Esso prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l’osservanza di tale divieto.

Per saperne di più.