Stampa
Venerdì, 25 Marzo 2011 09:21
E' configurabile la responsabilita' penale del datore di lavoro di diritto (nella specie, presidente del C.d.A.) per la morte di un lavoratore, a nulla rilevando la circostanza che la gestione operativa dell'azienda fosse svolta di fatto da altri (nella specie, un consigliere della societa'), in quanto il ruolo solo formale non libera il primo dai propri obblighi e doveri costituenti la posizione di garanzia nei confronti del lavoratore. Particolarmente interessante e ricca di spunti di riflessione la sentenza della Suprema Corte che si sofferma, seppure nella sua sintesi espositiva, su un tema delicato e grande attualità, quello del rapporto intercorrente tra datore di lavoro “di diritto” e “di fatto” e di individuazione del soggetto penalmente responsabile in casi di infortunio del lavoratore.
La Corte, pur non sconfessando il principio generale secondo cui, nella materia antinfortunistica, ove sia necessario individuare il soggetto responsabile, occorre astrarre dalle qualifiche formali rivestite e rifarsi alle mansioni in concreto esercitate, ritiene tuttavia che colui che esercita ex lege il ruolo datoriale non può liberarsi dalla propria responsabilità semplicemente invocando la mancanza di un ruolo operativo e gestionale in seno all’azienda, in quanto la circostanza di rivestire “di diritto” il ruolo datoriale comporta pur sempre la necessità di rispettare gli obblighi ed i doveri derivanti dalle norme antinfortunistiche.

Ulteriori informazioni disponibili qui,